Art. 50.
              Accertamento - ingiunzione - opposizione
 
   1. Per l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 47, 48 e
49 si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.
   2.  L'emissione  dell'ordinanza-ingiunzione  o  dell'ordinanza  di
archiviazione di cui all'art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689
spetta al dirigente preposto al servizio  competente  in  materia  di
turismo.
   3. Le somme riscosse sono introitate nel bilancio della provincia.