Art. 50. Accertamento - ingiunzione - opposizione 1. Per l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 47, 48 e 49 si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. 2. L'emissione dell'ordinanza-ingiunzione o dell'ordinanza di archiviazione di cui all'art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 spetta al dirigente preposto al servizio competente in materia di turismo. 3. Le somme riscosse sono introitate nel bilancio della provincia.