Art. 52.
                  Sovvenzioni a scuole di alpinismo
                         e di sci-alpinismo
 
   1. La giunta provinciale, tenendo  conto  degli  indirizzi  e  dei
criteri fissati nel programma di sviluppo provinciale, puo' concedere
sovvenzioni  alle  scuole  di  alpinismo e di sci-alpinismo, operanti
nella provincia di Trento, per le seguenti iniziative:
     a) promozione della conoscenza dell'ambiente montano;
     b) diffusione dell'alpinismo tra i giovani;
     c)  valorizzazione  del  ruolo  della guida alpina nella pratica
dell'alpinismo;
     d) miglioramento della qualificazione professionale delle  guide
alpine;
     e)  acquisizione,  costruzione,  ristrutturazione, ampliamento e
miglioramento  della  sede   della   scuola   di   alpinismo   e   di
sci-alpinismo.