Art. 52. Sovvenzioni a scuole di alpinismo e di sci-alpinismo 1. La giunta provinciale, tenendo conto degli indirizzi e dei criteri fissati nel programma di sviluppo provinciale, puo' concedere sovvenzioni alle scuole di alpinismo e di sci-alpinismo, operanti nella provincia di Trento, per le seguenti iniziative: a) promozione della conoscenza dell'ambiente montano; b) diffusione dell'alpinismo tra i giovani; c) valorizzazione del ruolo della guida alpina nella pratica dell'alpinismo; d) miglioramento della qualificazione professionale delle guide alpine; e) acquisizione, costruzione, ristrutturazione, ampliamento e miglioramento della sede della scuola di alpinismo e di sci-alpinismo.