Art. 56. Concessione degli interventi finanziari 1. Per le finalita' di cui agli articoli 52, 53, 54 e 55 la giunta provinciale adotta, in conformita' all'art. 6 del provvedimento legislativo concernente "Criteri generali per le politiche di incentivazione alle attivita' economiche, adeguamenti delle leggi provinciali di settore e nuova disciplina degli organismi di garanzia", la deliberazione relativa alle modalita' di attuazione delle disposizioni previste dagli articoli 52, 53, 54 e 55, nonche' alla documentazione che deve essere presentata ai fini del conseguimento delle agevolazioni e della liquidazione delle stesse. 2. Con la deliberazione di concessione dei benefici previsti dagli articoli 52, 53, 54 e 55 vengono fissati i termini per l'ultimazione delle iniziative. L'erogazione delle sovvenzioni e' subordinata all'accertamento della regolare esecuzione dell'iniziativa.