Art. 56.
               Concessione degli interventi finanziari
 
   1. Per le finalita' di cui agli articoli 52, 53, 54 e 55 la giunta
provinciale  adotta,  in  conformita'  all'art.  6  del provvedimento
legislativo  concernente  "Criteri  generali  per  le  politiche   di
incentivazione  alle  attivita'  economiche,  adeguamenti delle leggi
provinciali  di  settore  e  nuova  disciplina  degli  organismi   di
garanzia",  la  deliberazione  relativa  alle modalita' di attuazione
delle disposizioni previste dagli articoli 52, 53, 54 e  55,  nonche'
alla   documentazione   che   deve  essere  presentata  ai  fini  del
conseguimento delle agevolazioni e della liquidazione delle stesse.
   2. Con la deliberazione di concessione dei benefici previsti dagli
articoli  52, 53, 54 e 55 vengono fissati i termini per l'ultimazione
delle  iniziative.  L'erogazione  delle  sovvenzioni  e'  subordinata
all'accertamento della regolare esecuzione dell'iniziativa.