Art. 57.
               Sovvenzioni per coperture assicurative
 
   1.  Al  fine  di  agevolare  la  professione di guida alpina nella
provincia di Trento e, in particolare, per tutelare adeguatamente  le
guide  alpine-maestri  di alpinismo e gli aspiranti guida anche nelle
operazioni di soccorso di cui al  comma  2  dell'art.  5,  la  giunta
provinciale  e' autorizzata a concedere al collegio provinciale delle
guide alpine contributi in misura  non  superiore  all'80  per  cento
dell'onere complessivo per il pagamento dei premi delle assicurazioni
a  favore  delle  guide alpine-maestri di alpinismo e degli aspiranti
guida residenti in provincia di Trento per la copertura:
     a) dei rischi di morte, invalidita' permanente e temporanea, per
infortunio nell'esercizio della professione;
     b) dei rischi di  responsabilita'  civile  nell'esercizio  della
professione.
   2.  L'erogazione  del  contributo e' subordinata alla stipulazione
con  il  collegio  provinciale  delle  guide   alpine   di   apposita
convenzione.