Art. 57. Sovvenzioni per coperture assicurative 1. Al fine di agevolare la professione di guida alpina nella provincia di Trento e, in particolare, per tutelare adeguatamente le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida anche nelle operazioni di soccorso di cui al comma 2 dell'art. 5, la giunta provinciale e' autorizzata a concedere al collegio provinciale delle guide alpine contributi in misura non superiore all'80 per cento dell'onere complessivo per il pagamento dei premi delle assicurazioni a favore delle guide alpine-maestri di alpinismo e degli aspiranti guida residenti in provincia di Trento per la copertura: a) dei rischi di morte, invalidita' permanente e temporanea, per infortunio nell'esercizio della professione; b) dei rischi di responsabilita' civile nell'esercizio della professione. 2. L'erogazione del contributo e' subordinata alla stipulazione con il collegio provinciale delle guide alpine di apposita convenzione.