Art. 58.
                Indennita' per attivita' di soccorso
 
   1.  Alle  guide  alpine impegnate in operazioni di soccorso alpino
viene corrisposta, da parte  del  collegio  provinciale  delle  guide
alpine,  un'indennita'  giornaliera di importo non superiore a quello
della tariffa professionale di cui all'art. 43.
   Tale indennita' non e' cumulabile con quella prevista dalla  legge
18  febbraio  1992,  n.  162 "Provvedimenti per i volontari del Corpo
nazionale del soccorso alpino e  speleologico  e  per  l'agevolazione
delle relative operazioni di soccorso".
   2.  La  giunta  provinciale,  con propria deliberazione, determina
annualmente  l'ammontare  della  somma  da  assegnare   al   collegio
provinciale   delle   guide  alpine  ai  fini  di  cui  al  comma  1.
L'erogazione della somma e' disposta in via anticipata  in  relazione
ai fabbisogni di cassa per il pagamento delle spese.
   Le  anticipazioni  successive  al  primo  versamento  sono erogate
subordinatamente alla presentazione della documentazione delle  spese
sostenute   utilizzando   le  anticipazioni  relative  ai  versamenti
precedenti fino al 90 per cento della somma assegnata;  il  saldo  e'
erogato  su  presentazione,  da  effettuarsi  entro il 30 giugno, del
rendiconto delle  spese  sostenute  nell'anno  precedente,  corredate
dalla documentazione non trasmessa in precedenza.
   3.  La  giunta  provinciale, entro sei mesi dall'entrata in vigore
della presente  legge,  determina  le  modalita'  per  l'accertamento
dell'avvenuto  impiego  delle guide alpine in operazioni di soccorso,
la misura delle indennita' nonche' le modalita' per  la  liquidazione
delle stesse.