Art. 58. Indennita' per attivita' di soccorso 1. Alle guide alpine impegnate in operazioni di soccorso alpino viene corrisposta, da parte del collegio provinciale delle guide alpine, un'indennita' giornaliera di importo non superiore a quello della tariffa professionale di cui all'art. 43. Tale indennita' non e' cumulabile con quella prevista dalla legge 18 febbraio 1992, n. 162 "Provvedimenti per i volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico e per l'agevolazione delle relative operazioni di soccorso". 2. La giunta provinciale, con propria deliberazione, determina annualmente l'ammontare della somma da assegnare al collegio provinciale delle guide alpine ai fini di cui al comma 1. L'erogazione della somma e' disposta in via anticipata in relazione ai fabbisogni di cassa per il pagamento delle spese. Le anticipazioni successive al primo versamento sono erogate subordinatamente alla presentazione della documentazione delle spese sostenute utilizzando le anticipazioni relative ai versamenti precedenti fino al 90 per cento della somma assegnata; il saldo e' erogato su presentazione, da effettuarsi entro il 30 giugno, del rendiconto delle spese sostenute nell'anno precedente, corredate dalla documentazione non trasmessa in precedenza. 3. La giunta provinciale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, determina le modalita' per l'accertamento dell'avvenuto impiego delle guide alpine in operazioni di soccorso, la misura delle indennita' nonche' le modalita' per la liquidazione delle stesse.