Art. 6. Requisiti per l'iscrizione all'albo 1. Per l'iscrizione all'albo delle guide alpine-maestri di alpinismo o degli aspiranti guida occorre il possesso dei seguenti requisiti: a) abilitazione prevista dall'art. 8 o licenza per l'esercizio della professione di guida alpina rilasciata ai sensi dell'art. 2 della legge provinciale 22 luglio 1980, n. 22; b) cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente alla Comunita' economica europea; c) eta' minima di 21 anni per le guide alpine-maestri di alpinismo e di 18 anni per gli aspiranti guida; d) idoneita' psico-fisica attestata da apposito certificato rilasciato dall'unita' sanitaria locale del comune di residenza; e) diploma di scuola dell'obbligo; f) non aver riportato condanne penali che comportino l'interdizione, anche temporanea, dall'esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione; g) residenza, domicilio o stabile dimora in un comune della provincia. 2. L'iscrizione all'albo professionale delle guide alpine-maestri di alpinismo e degli aspiranti guida ha efficacia per quattro anni ed e' rinnovata previo accertamento dell'idoneita' psico-fisica, ai sensi della lettera d) del comma 1, e a seguito di frequenza degli appositi corsi di aggiornamento professionale di cui all'art. 15. 3. L'iscrizione all'albo delle guide alpine-maestri di alpinismo comporta la decadenza dell'iscrizione all'albo degli aspiranti guida.