Art. 6.
                 Requisiti per l'iscrizione all'albo
 
   1.   Per  l'iscrizione  all'albo  delle  guide  alpine-maestri  di
alpinismo o degli aspiranti guida occorre il  possesso  dei  seguenti
requisiti:
     a)  abilitazione  prevista dall'art. 8 o licenza per l'esercizio
della professione di guida alpina rilasciata  ai  sensi  dell'art.  2
della legge provinciale 22 luglio 1980, n. 22;
     b)  cittadinanza  italiana  o  di  altro Stato appartenente alla
Comunita' economica europea;
     c) eta' minima  di  21  anni  per  le  guide  alpine-maestri  di
alpinismo e di 18 anni per gli aspiranti guida;
     d)  idoneita'  psico-fisica  attestata  da  apposito certificato
rilasciato dall'unita' sanitaria locale del comune di residenza;
     e) diploma di scuola dell'obbligo;
     f)  non  aver   riportato   condanne   penali   che   comportino
l'interdizione,  anche  temporanea, dall'esercizio della professione,
salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
     g) residenza, domicilio o stabile  dimora  in  un  comune  della
provincia.
   2.  L'iscrizione all'albo professionale delle guide alpine-maestri
di alpinismo e degli aspiranti guida ha efficacia per quattro anni ed
e' rinnovata  previo  accertamento  dell'idoneita'  psico-fisica,  ai
sensi  della  lettera  d) del comma 1, e a seguito di frequenza degli
appositi corsi di aggiornamento professionale di cui all'art. 15.
   3. L'iscrizione all'albo delle guide alpine-maestri  di  alpinismo
comporta la decadenza dell'iscrizione all'albo degli aspiranti guida.