Art. 60.
                      Sostituzione dell'art. 6
            della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7
 
   1.  L'art.  6  della  legge  provinciale  21  aprile 1987, n. 7 e'
sostituito dal seguente:
 
                              "Art. 6.
                    Commissione di coordinamento
 
   1. E' istituita una commissione di  coordinamento  nominata  dalla
giunta provinciale e composta da:
     a)  il  dirigente  generale  del  dipartimento  per le attivita'
terziarie, con funzioni di presidente;
     b) il dirigente del servizio turismo e attivita'  sportive,  con
funzioni di vicepresidente;
     c) il dirigente del servizio impianti a fune;
     d) il dirigente del servizio foreste, caccia e pesca;
     e) il dirigente del servizio urbanistica e tutela del paesaggio;
     f) il dirigente del servizio geologico;
     g) il dirigente del servizio prevenzione calamita' pubbliche;
     h) il dirigente del servizio acque pubbliche e opere idrauliche;
     i)  il  dirigente  del servizio azienda speciale di sistemazione
montana;
     l) il dirigente del servizio parchi e foreste demaniali.
   2. Funge da  segretario  un  impiegato  del  servizio  provinciale
competente in materia di turismo.
   3.  La  commissione viene convocata dal presidente, d'ufficio o su
richiesta  anche  di  uno  solo  dei  componenti  ed  e'  validamente
costituita con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.
   I   provvedimenti  di  autorizzazione  di  cui  al  comma  5  sono
deliberati con voto unanime dei presenti.
   4. Per ognuno dei componenti di cui al comma 1 viene  nominato  un
supplente  destinato  a  sostituire  il  membro  effettivo in caso di
assenza o impedimento.
   5. La commissione autorizza:
     a)  l'esecuzione  di  lavori  per  la  correzione  di   elementi
marginali  delle piste e delle relative opere accessorie, tali da non
incidere sulle caratteristiche fondamentali di esse;
     b)  l'esecuzione  dei  lavori  conseguenti alle variazioni delle
linee funiviarie o  delle  relative  opere  accessorie  ritenute  non
sostanziali secondo quanto disposto dall'art. 15;
     c)  l'esecuzione  di  lavori  ritenuti  di  lieve entita' per la
realizzazione di opere di difesa dalle valanghe.
   6. L'autorizzazione della commissione per l'esecuzione dei  lavori
di  cui al comma 5 sostituisce ogni altro provvedimento di competenza
provinciale.
   7. La commissione esprime pareri relativi ad ogni questione che le
venga sottoposta dalla giunta provinciale o dai  servizi  provinciali
in materia di impianti a fune e piste da sci.
   8. Ai membri ed al segretario della commissione sono corrisposti i
compensi previsti dalla normativa provinciale.".