Art. 60. Sostituzione dell'art. 6 della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 1. L'art. 6 della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 e' sostituito dal seguente: "Art. 6. Commissione di coordinamento 1. E' istituita una commissione di coordinamento nominata dalla giunta provinciale e composta da: a) il dirigente generale del dipartimento per le attivita' terziarie, con funzioni di presidente; b) il dirigente del servizio turismo e attivita' sportive, con funzioni di vicepresidente; c) il dirigente del servizio impianti a fune; d) il dirigente del servizio foreste, caccia e pesca; e) il dirigente del servizio urbanistica e tutela del paesaggio; f) il dirigente del servizio geologico; g) il dirigente del servizio prevenzione calamita' pubbliche; h) il dirigente del servizio acque pubbliche e opere idrauliche; i) il dirigente del servizio azienda speciale di sistemazione montana; l) il dirigente del servizio parchi e foreste demaniali. 2. Funge da segretario un impiegato del servizio provinciale competente in materia di turismo. 3. La commissione viene convocata dal presidente, d'ufficio o su richiesta anche di uno solo dei componenti ed e' validamente costituita con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. I provvedimenti di autorizzazione di cui al comma 5 sono deliberati con voto unanime dei presenti. 4. Per ognuno dei componenti di cui al comma 1 viene nominato un supplente destinato a sostituire il membro effettivo in caso di assenza o impedimento. 5. La commissione autorizza: a) l'esecuzione di lavori per la correzione di elementi marginali delle piste e delle relative opere accessorie, tali da non incidere sulle caratteristiche fondamentali di esse; b) l'esecuzione dei lavori conseguenti alle variazioni delle linee funiviarie o delle relative opere accessorie ritenute non sostanziali secondo quanto disposto dall'art. 15; c) l'esecuzione di lavori ritenuti di lieve entita' per la realizzazione di opere di difesa dalle valanghe. 6. L'autorizzazione della commissione per l'esecuzione dei lavori di cui al comma 5 sostituisce ogni altro provvedimento di competenza provinciale. 7. La commissione esprime pareri relativi ad ogni questione che le venga sottoposta dalla giunta provinciale o dai servizi provinciali in materia di impianti a fune e piste da sci. 8. Ai membri ed al segretario della commissione sono corrisposti i compensi previsti dalla normativa provinciale.".