Art. 61. Sostituzione dell'art. 7 della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 1. L'art. 7 della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 e' sostituito dal seguente: "Art. 7. Idoneita' delle aree ed interventi di prevenzione 1. Le aree ed i terreni che interessano, anche indirettamente, la stabilita' delle opere e la sicurezza dell'esercizio degli impianti funiviari e delle piste da sci devono essere idonei sotto il profilo idrogeologico e quello geotecnico e, secondo ragionevoli previsioni, essere esenti, per caratteristiche naturali o per effetto di opere artificiali, dal pericolo di frane e di valanghe. 2. Per gli impianti funiviari e le piste da sci soggetti al pericolo di valanghe, qualora detti fenomeni valanghivi siano prevedibili mediante idonei sistemi di rilevazioni e verifiche tecnico-nivometriche e risulti impossibile, per posizione o natura del suolo, garantire la sicurezza, la stabilita' e la funzionalita' di opere di difesa, ovvero le stesse risultino di grave pregiudizio all'ambiente ed al paesaggio, la giunta provinciale, nei provvedimenti di concessione, di rinnovo o di modifica di concessione ovvero di assenso preliminare all'apprestamento della pista, puo', su proposta del servizio prevenzione calamita' pubbliche, subordinare l'esercizio degli impianti e delle piste all'attuazione di un sistema di controllo tecnico-nivometrico del pericolo di valanghe e/o all'attivazione della commissione locale valanghe, di cui all'art. 5 della legge provinciale 27 agosto 1982, n. 21. 3. Il sistema di controllo tecnico-nivometrico consiste nell'identificazione delle condizioni di potenziale pericolo valanghivo, al verificarsi delle quali si procede o al distacco artificiale del manto nevoso oggetto di pericolo o alla sospensione del servizio. 4. Il sistema di controllo di cui al comma 3 deve risultare da apposito progetto redatto a cura di un ingegnere, o geologo, o forestale abilitati all'esercizio della professione e con documentata esperienza nel settore nivologico. Tale sistema deve essere approvato dalla giunta provinciale, previo parere positivo del servizio prevenzione calamita' pubbliche. Il sistema di controllo deve essere attuato entro tre anni dall'approvazione del progetto e tale termine puo' essere prorogato dalla giunta provinciale, per comprovati motivi di forza maggiore, per un periodo massimo di un anno; fino ad attuazione del progetto, l'esercizio rimane autorizzato previa attivazione della commissione locale valanghe. 5. Il contenuto del progetto del sistema di controllo tecnico-nivometrico, la documentazione comprovante l'esperienza nel settore nivologico, la qualifica del personale addetto alla gestione del sistema medesimo, le modalita' di compilazione e conservazione delle registrazioni dei dati nivometrici e meteorologici, nonche' le modalita' di elaborazione dei dati stessi sono determinati con il regolamento di esecuzione. 6. Qualora durante l'esercizio di impianti a fune o di piste da sci si manifesti un pericolo di frane e/o valanghe, i servizi provinciali competenti in materia di impianti a fune e piste da sci, sentiti il servizio geologico e/o il servizio prevenzione calamita' pubbliche, possono autorizzare in via provvisoria la prosecuzione dell'esercizio fissandone anche i relativi limiti temporali, subordinatamente all'assunzione di speciali misure di difesa per le frane e/o all'attivazione della commissione locale valanghe. La definitiva riapertura all'esercizio e' autorizzata dalla giunta provinciale con l'osservanza, in quanto applicabili, delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4. 7. Alle piste da sci esistenti e non ancora classificate ai sensi dell'art. 58, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4.".