Art. 61.
                      Sostituzione dell'art. 7
            della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7
 
   1.  L'art.  7  della  legge  provinciale  21  aprile 1987, n. 7 e'
sostituito dal seguente:
 
                              "Art. 7.
          Idoneita' delle aree ed interventi di prevenzione
 
   1. Le aree ed i terreni che interessano, anche indirettamente,  la
stabilita'  delle  opere e la sicurezza dell'esercizio degli impianti
funiviari e delle piste da sci devono essere idonei sotto il  profilo
idrogeologico  e quello geotecnico e, secondo ragionevoli previsioni,
essere esenti, per caratteristiche naturali o per  effetto  di  opere
artificiali, dal pericolo di frane e di valanghe.
   2.  Per  gli  impianti  funiviari  e  le  piste da sci soggetti al
pericolo  di  valanghe,  qualora  detti  fenomeni  valanghivi   siano
prevedibili  mediante  idonei  sistemi  di  rilevazioni  e  verifiche
tecnico-nivometriche e risulti impossibile, per  posizione  o  natura
del  suolo,  garantire la sicurezza, la stabilita' e la funzionalita'
di opere di difesa, ovvero le stesse risultino di  grave  pregiudizio
all'ambiente   ed   al   paesaggio,   la   giunta   provinciale,  nei
provvedimenti di concessione, di rinnovo o di modifica di concessione
ovvero di assenso preliminare all'apprestamento della pista, puo', su
proposta del servizio prevenzione  calamita'  pubbliche,  subordinare
l'esercizio degli impianti e delle piste all'attuazione di un sistema
di   controllo  tecnico-nivometrico  del  pericolo  di  valanghe  e/o
all'attivazione della commissione locale valanghe, di cui all'art.  5
della legge provinciale 27 agosto 1982, n. 21.
   3.   Il   sistema   di   controllo   tecnico-nivometrico  consiste
nell'identificazione  delle   condizioni   di   potenziale   pericolo
valanghivo,  al  verificarsi  delle  quali  si  procede o al distacco
artificiale del manto nevoso oggetto di pericolo o  alla  sospensione
del servizio.
   4.  Il  sistema  di  controllo di cui al comma 3 deve risultare da
apposito progetto redatto a  cura  di  un  ingegnere,  o  geologo,  o
forestale abilitati all'esercizio della professione e con documentata
esperienza nel settore nivologico. Tale sistema deve essere approvato
dalla   giunta  provinciale,  previo  parere  positivo  del  servizio
prevenzione  calamita' pubbliche. Il sistema di controllo deve essere
attuato entro tre anni dall'approvazione del progetto e tale  termine
puo' essere prorogato dalla giunta provinciale, per comprovati motivi
di  forza  maggiore,  per  un  periodo  massimo  di  un anno; fino ad
attuazione  del  progetto,  l'esercizio  rimane  autorizzato   previa
attivazione della commissione locale valanghe.
   5.   Il   contenuto   del   progetto   del  sistema  di  controllo
tecnico-nivometrico, la documentazione comprovante  l'esperienza  nel
settore  nivologico, la qualifica del personale addetto alla gestione
del sistema medesimo, le modalita' di  compilazione  e  conservazione
delle  registrazioni dei dati nivometrici e meteorologici, nonche' le
modalita' di elaborazione dei dati stessi  sono  determinati  con  il
regolamento di esecuzione.
   6.  Qualora  durante  l'esercizio di impianti a fune o di piste da
sci si manifesti  un  pericolo  di  frane  e/o  valanghe,  i  servizi
provinciali  competenti in materia di impianti a fune e piste da sci,
sentiti il servizio geologico e/o il servizio  prevenzione  calamita'
pubbliche,  possono  autorizzare  in  via provvisoria la prosecuzione
dell'esercizio  fissandone  anche  i   relativi   limiti   temporali,
subordinatamente  all'assunzione  di speciali misure di difesa per le
frane e/o  all'attivazione  della  commissione  locale  valanghe.  La
definitiva  riapertura  all'esercizio  e'  autorizzata  dalla  giunta
provinciale  con   l'osservanza,   in   quanto   applicabili,   delle
disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4.
   7.  Alle piste da sci esistenti e non ancora classificate ai sensi
dell'art. 58, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di
cui ai commi 2, 3 e 4.".