Art. 62.
                     Modificazione dell'art. 11
            della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7
 
   1. Il penultimo trattino del comma  1  dell'art.  11  della  legge
provinciale 21 aprile 1987, n. 7 e' sostituito dal seguente:
    "- al servizio acque pubbliche e opere idrauliche e/o al servizio
azienda  speciale  di  sistemazione  montana  secondo  le  rispettive
competenze per gli adempimenti previsti  dalla  legge  provinciale  8
luglio 1976, n. 18;".