Art. 62. Modificazione dell'art. 11 della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 1. Il penultimo trattino del comma 1 dell'art. 11 della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 e' sostituito dal seguente: "- al servizio acque pubbliche e opere idrauliche e/o al servizio azienda speciale di sistemazione montana secondo le rispettive competenze per gli adempimenti previsti dalla legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18;".