Art. 63.
                     Modificazione dell'art. 58
            della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7
 
   1.  Il termine di anni cinque di cui al comma 5 dell'art. 58 della
legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7, prorogato  di  anni  uno  con
l'art.  12  della  legge  provinciale  16  ottobre  1992,  n.  19, e'
ulteriormente prorogato di anni due.