Art. 63. Modificazione dell'art. 58 della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 1. Il termine di anni cinque di cui al comma 5 dell'art. 58 della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7, prorogato di anni uno con l'art. 12 della legge provinciale 16 ottobre 1992, n. 19, e' ulteriormente prorogato di anni due.