Art. 64. Prima formazione dell'albo professionale 1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la giunta provinciale nomina un commissario, il quale, entro i successivi sei mesi: a) cura la prima formazione degli albi previsti dalla presente legge; b) determina, in via provvisoria, l'importo e le modalita' di riscossione del contributo annuale dovuto ai collegi; c) adotta ogni altro provvedimento per l'avvio dell'attivita' dei collegi. 2. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1 la giunta provinciale puo' mettere a disposizione del commissario strutture, mezzi, materiali e personale della provincia. Con deliberazione della giunta provinciale viene altresi' determinato l'importo forfettario da corrispondere al commissario a titolo di compenso e di rimborso spese.