Art. 64.
              Prima formazione dell'albo professionale
 
   1.  Entro  novanta  giorni  dalla  data di entrata in vigore della
presente legge la giunta provinciale nomina un commissario, il quale,
entro i successivi sei mesi:
     a) cura la prima formazione degli albi previsti  dalla  presente
legge;
     b)  determina,  in  via provvisoria, l'importo e le modalita' di
riscossione del contributo annuale dovuto ai collegi;
     c) adotta ogni altro provvedimento  per  l'avvio  dell'attivita'
dei collegi.
   2.  Per  l'attuazione  di  quanto  previsto  dal comma 1 la giunta
provinciale puo' mettere a disposizione  del  commissario  strutture,
mezzi, materiali e personale della provincia. Con deliberazione della
giunta  provinciale  viene altresi' determinato l'importo forfettario
da corrispondere al commissario a titolo di compenso  e  di  rimborso
spese.