Art. 65. Costituzione dei collegi 1. La prima assemblea del collegio provinciale delle guide alpine e la prima assemblea del collegio provinciale dei maestri di sci sono convocate, entro sessanta giorni dalla formazione dei rispettivi albi, dal commissario di cui all'art. 64, mediante avviso da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione. Hanno diritto a partecipare alla prima assemblea coloro che risultino iscritti ai rispettivi albi professionali alla data di convocazione dell'assemblea stessa. L'assemblea e' presieduta dal commissario e provvede all'elezione del consiglio direttivo. 2. Il commissario cessa dalle funzioni a seguito dell'insediamento del consiglio direttivo. 3. Il primo consiglio direttivo del collegio provinciale dei maestri di sci e' formato da nove componenti e dura in carica fino al 30 giugno 1994.