Art. 65.
                      Costituzione dei collegi
 
   1.  La prima assemblea del collegio provinciale delle guide alpine
e la prima assemblea del collegio provinciale dei maestri di sci sono
convocate, entro sessanta  giorni  dalla  formazione  dei  rispettivi
albi,  dal  commissario  di  cui  all'art.  64,  mediante  avviso  da
pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione.  Hanno  diritto  a
partecipare  alla  prima  assemblea  coloro che risultino iscritti ai
rispettivi   albi   professionali   alla   data    di    convocazione
dell'assemblea  stessa.  L'assemblea  e' presieduta dal commissario e
provvede all'elezione del consiglio direttivo.
   2. Il commissario cessa dalle funzioni a seguito dell'insediamento
del consiglio direttivo.
   3. Il primo  consiglio  direttivo  del  collegio  provinciale  dei
maestri di sci e' formato da nove componenti e dura in carica fino al
30 giugno 1994.