Art. 66. Istruttori tecnici 1. Fino a quando non sia costituito il collegio nazionale delle guide alpine, le funzioni di istruttore tecnico di cui all'art. 16 vengono svolte da istruttori scelti con le modalita' previste dall'ultimo comma dell'art. 9 della legge provinciale 22 luglio 1980, n. 22.