Art. 66.
                         Istruttori tecnici
 
   1.  Fino  a  quando non sia costituito il collegio nazionale delle
guide alpine, le funzioni di istruttore tecnico di  cui  all'art.  16
vengono  svolte  da  istruttori  scelti  con  le  modalita'  previste
dall'ultimo comma dell'art. 9 della legge provinciale 22 luglio 1980,
n. 22.