Art. 67. Scuole di alpinismo e di sci-alpinismo e scuole di sci 1. Non perdono efficacia i provvedimenti di autorizzazione rilasciati, ai sensi dell'art. 12 della legge provinciale 22 luglio 1980, n. 22, alle scuole di alpinismo. Tali scuole saranno denominate scuole di alpinismo e si sci-alpinismo, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. Le scuole di sci autorizzate ai sensi dell'art. 15 della legge provinciale 28 dicembre 1984, n. 15 sono riconosciute di diritto come scuole di sci. 3. Le scuole di sci che non risultino in possesso dei requisiti previsti dall'art. 40 sono tenute ad adeguarsi agli stessi entro il 30 giugno 1994, pena la revoca del riconoscimento.