Art. 67.
               Scuole di alpinismo e di sci-alpinismo
                           e scuole di sci
 
   1.  Non  perdono  efficacia  i  provvedimenti  di   autorizzazione
rilasciati,  ai  sensi dell'art. 12 della legge provinciale 22 luglio
1980, n. 22, alle scuole di alpinismo. Tali scuole saranno denominate
scuole di alpinismo e si  sci-alpinismo,  a  partire  dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge.
   2.  Le scuole di sci autorizzate ai sensi dell'art. 15 della legge
provinciale 28 dicembre 1984, n. 15 sono riconosciute di diritto come
scuole di sci.
   3.  Le  scuole  di sci che non risultino in possesso dei requisiti
previsti dall'art. 40 sono tenute ad adeguarsi agli stessi  entro  il
30 giugno 1994, pena la revoca del riconoscimento.