Art. 70.
                             Abrogazione
 
   1.  Sono  abrogate  la legge provinciale 22 luglio 1980, n. 22, la
legge provinciale 28 dicembre 1984, n. 15 e la  legge  provinciale  4
agosto 1986, n. 22. L'art. 23 della legge provinciale 22 luglio 1980,
n. 22 continua tuttavia ad applicarsi fino al 31 dicembre 1993.
   2.  Le  disposizioni  delle  leggi  provinciali  di cui al comma 1
continuano tuttavia ad applicarsi transitoriamente per lo svolgimento
dell'attivita'  delle  guide  alpine  e  dei  maestri  di  sci   fino
all'insediamento  del  consiglio  direttivo  dei  rispettivi collegi,
nonche' per l'espletamento dei corsi e degli esami gia' indetti  alla
data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge;  continuano ad
applicarsi inoltre per gli atti conseguenti  agli  impegni  di  spesa
assunti prima dell'entrata in vigore della presente legge.
   3.  A  decorrere  dal  1  gennaio 1994 e' abrogato l'art. 72 della
legge provinciale 23 febbraio 1981, n. 2.