Art. 71. Autorizzazioni di spesa 1. Per le spese derivanti dall'attuazione degli articoli 10, 11, 13, 42, 51, 52, 53, 57, 58 e 64 si provvede, relativamente alla materia delle guide alpine e limitatamente all'anno 1993, con le autorizzazioni di spesa di cui al secondo comma dell'art. 23 della legge provinciale 22 luglio 1980, n. 22, intendendosi sostituiti i citati articoli della presente legge ai riferimenti legislativi contenuti nel primo comma del medesimo art. 23 (capitolo 48135). 2. Per le spese derivanti dall'attuazione degli articoli 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 42, 51, 54, 55 e 64 si provvede, relativamente alla materia dei maestri di sci e limitatamente all'anno 1993, con le autorizzazioni di spesa di cui al secondo comma dell'art. 72 della legge provinciale 23 febbraio 1981, n. 2, intendendosi sostituiti i citati articoli della presente legge ai riferimenti legislativi contenuti nel primo comma del medesimo art. 72 (capitolo 48130). 3. Per i fini di cui agli articoli della presente legge richiamati ai commi 1 e 2, a decorrere dall'esercizio finanziario 1994, saranno disposti annualmente appositi stanziamenti con legge di bilancio, rispettivamente per la materia delle guide alpine e per quella dei maestri di sci, in misura non superiore alle previsioni recate dal bilancio pluriennale.