Art. 71.
                       Autorizzazioni di spesa
 
   1. Per le spese derivanti dall'attuazione degli articoli  10,  11,
13,  42,  51,  52,  53,  57,  58 e 64 si provvede, relativamente alla
materia delle guide alpine e  limitatamente  all'anno  1993,  con  le
autorizzazioni  di  spesa  di cui al secondo comma dell'art. 23 della
legge provinciale 22 luglio 1980, n. 22,  intendendosi  sostituiti  i
citati  articoli  della  presente  legge  ai  riferimenti legislativi
contenuti nel primo comma del medesimo art. 23 (capitolo 48135).
   2. Per le spese derivanti dall'attuazione degli articoli  31,  32,
33,  34,  36,  37, 38, 42, 51, 54, 55 e 64 si provvede, relativamente
alla materia dei maestri di sci e limitatamente all'anno 1993, con le
autorizzazioni di spesa di cui al secondo comma  dell'art.  72  della
legge  provinciale  23 febbraio 1981, n. 2, intendendosi sostituiti i
citati articoli  della  presente  legge  ai  riferimenti  legislativi
contenuti nel primo comma del medesimo art. 72 (capitolo 48130).
   3. Per i fini di cui agli articoli della presente legge richiamati
ai  commi 1 e 2, a decorrere dall'esercizio finanziario 1994, saranno
disposti annualmente appositi stanziamenti  con  legge  di  bilancio,
rispettivamente  per  la  materia delle guide alpine e per quella dei
maestri di sci, in misura non superiore alle  previsioni  recate  dal
bilancio pluriennale.