Art. 72. Copertura degli oneri 1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 3 dell'art. 71 si fa fronte con la cessazione delle autorizzazioni degli stanziamenti a seguito delle abrogazioni disposte dal comma 1, secondo periodo, e dal comma 3 dell'art. 70. 2. Ai maggiori oneri, valutati nell'importo complessivo di L. 1.000.000, derivanti dall'applicazione dell'art. 60, a carico dell'esercizio finanziario 1994, si provvede mediante l'utilizzo di una quota di pari importo, delle disponibilita' derivanti dalle previsioni di spesa iscritte nel settore funzionale "Amministrazione generale", programma "Amministrazione generale", area di attivita' "Servizi generali" del bilancio pluriennale 1993-1995 di cui all'art. 15 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 4. 3. Per gli esercizi finanziari successivi si provvedera' secondo le previsioni recate dal bilancio pluriennale della provincia.