Art. 72.
                        Copertura degli oneri
 
   1.  Alla  copertura  degli  oneri  derivanti dall'applicazione del
comma  3  dell'art.  71  si  fa  fronte  con  la   cessazione   delle
autorizzazioni   degli   stanziamenti  a  seguito  delle  abrogazioni
disposte dal comma 1, secondo periodo, e dal comma 3 dell'art. 70.
   2. Ai maggiori oneri,  valutati  nell'importo  complessivo  di  L.
1.000.000,   derivanti   dall'applicazione  dell'art.  60,  a  carico
dell'esercizio finanziario 1994, si provvede mediante  l'utilizzo  di
una  quota  di  pari  importo,  delle  disponibilita' derivanti dalle
previsioni di spesa iscritte nel settore funzionale  "Amministrazione
generale",  programma  "Amministrazione  generale", area di attivita'
"Servizi generali" del bilancio pluriennale 1993-1995 di cui all'art.
15 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 4.
   3. Per gli esercizi finanziari successivi si  provvedera'  secondo
le previsioni recate dal bilancio pluriennale della provincia.