Art. 8.
            Abilitazione all'esercizio della professione
 
   1.  L'abilitazione  all'esercizio  della  professione  come  guida
alpina-maestro  di  alpinismo  o  come  aspirante  guida  si consegue
mediante la frequenza  degli  appositi  corsi  teorico-pratici  e  il
superamento   dei   relativi   esami.   Il  diploma  di  abilitazione
all'esercizio della professione e' rilasciato  dal  presidente  della
giunta provinciale.
   2.   L'aspirante   guida   deve   conseguire  il  grado  di  guida
alpina-maestro di alpinismo entro il decimo anno successivo a  quello
in  cui  ha  ottenuto  l'abilitazione all'esercizio della professione
come aspirante guida. Il mancato conseguimento comporta la  decadenza
dell'iscrizione all'albo professionale.
   3.  Ai  corsi per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio
della professione di guida alpina-maestro di alpinismo  sono  ammessi
coloro  che  abbiano  conseguito  da  almeno tre anni la qualifica di
aspirante guida.
   4. In deroga a quanto previsto dal comma 2, gli  aspiranti  guida,
iscritti nell'albo professionale, che abbiano compiuto i 40 anni alla
data   di   entrata   in  vigore  della  presente  legge,  mantengono
l'iscrizione anche se non conseguono il grado di guida alpina-maestro
di alpinismo.