Art. 9. Prova attitudinale per l'ammissione ai corsi 1. L'ammissione ai corsi per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di aspirante guida alpina e' subordinata al superamento di una prova attitudinale da sostenere davanti alla sottocommissione di cui all'art. 14, alla quale sono ammessi coloro che dichiarino di essere in possesso dei requisiti previsti dalle lettere b), c), e), f) del comma 1 dell'art. 6, siano in possesso di certificato medico attestante l'idoneita' psico-fisica e dichiarino per iscritto di avere svolto un'attivita' alpinistica non inferiore a quella stabilita dalla giunta provinciale con la deliberazione di cui al comma 2 dell'art. 12. 2. Qualora il candidato non superi tutti gli esami per l'ottenimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di aspirante guida alpina entro cinque anni dalla data in cui e' stata superata la prova attitudinale, l'ammissione ad un successivo ciclo di corsi ed esami e' subordinata al superamento di una nuova prova attitudinale. Il candidato riammesso ai corsi deve sostenere nuovamente tutti gli esami.