Art. 9.
            Prova attitudinale per l'ammissione ai corsi
 
   1. L'ammissione ai corsi per  il  conseguimento  dell'abilitazione
all'esercizio   della   professione  di  aspirante  guida  alpina  e'
subordinata al superamento di una  prova  attitudinale  da  sostenere
davanti  alla  sottocommissione  di  cui all'art. 14, alla quale sono
ammessi coloro che dichiarino di essere  in  possesso  dei  requisiti
previsti  dalle lettere b), c), e), f) del comma 1 dell'art. 6, siano
in possesso di certificato medico attestante l'idoneita' psico-fisica
e dichiarino per iscritto di avere  svolto  un'attivita'  alpinistica
non  inferiore  a  quella  stabilita  dalla giunta provinciale con la
deliberazione di cui al comma 2 dell'art. 12.
   2.  Qualora  il  candidato  non  superi  tutti   gli   esami   per
l'ottenimento  dell'abilitazione  all'esercizio  della professione di
aspirante guida alpina entro cinque anni dalla data in cui  e'  stata
superata  la  prova attitudinale, l'ammissione ad un successivo ciclo
di corsi ed esami e' subordinata al superamento di  una  nuova  prova
attitudinale.   Il   candidato  riammesso  ai  corsi  deve  sostenere
nuovamente tutti gli esami.