Art. 10.
                          V i g i l a n z a
 
   1. Le funzioni di vigilanza sull'apicoltura ai fini della presente
legge,  sono  esercitate dall'Ulss competente per territorio, a mezzo
del servizio ispettivo di cui alla legge regionale 31 maggio 1980, n.
77 e successive modificazioni, dagli organi di polizia urbana,  dagli
agenti del Corpo forestale dello Stato.
   2. All'accertamento delle violazioni di cui alla presente legge ed
all'irrogazione  delle  relative  sanzioni  si  applica  la  legge 24
novembre 1981, n. 689 e la legge regionale 28 gennaio 1977, n.  10  e
successive modificazioni.