Art. 11.
                           S a n z i o n i
 
   1. Chiunque non adempie agli obblighi previsti dall'articolo 7, e'
punito  con  la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di
L. 100.000 a L. 500.000.
   2. Chiunque non  adempie  all'obbligo  previsto  dall'articolo  8,
comma  1,  e'  punito con la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da L. 400.000 a L. 1.000.000.
   3. Per le violazioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4  dell'articolo  9
si  applica  la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
L. 500.000 a L. 1.200.000.
   4. per la violazione di cui al comma 5 dell'articolo 9 si  applica
la  sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 50.000 a
L. 150.000.
   5. Per la violazione di cui al comma 7 dell'articolo 9 si  applica
la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 400.000 a
L. 1.000.000.