Art. 11. S a n z i o n i 1. Chiunque non adempie agli obblighi previsti dall'articolo 7, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di L. 100.000 a L. 500.000. 2. Chiunque non adempie all'obbligo previsto dall'articolo 8, comma 1, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 400.000 a L. 1.000.000. 3. Per le violazioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 9 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 500.000 a L. 1.200.000. 4. per la violazione di cui al comma 5 dell'articolo 9 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 50.000 a L. 150.000. 5. Per la violazione di cui al comma 7 dell'articolo 9 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 400.000 a L. 1.000.000.