Art. 14.
                          Norma transitoria
 
   1.  Ai  programmi  presentati  dalle  associazioni di apicoltori e
dall'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie  per  l'anno
1993,  continuano  ad  applicarsi  le  disposizioni di cui alle leggi
regionali 5 novembre 1979, n. 87 e 7 dicembre 1982, n. 41.