Art. 14. Norma transitoria 1. Ai programmi presentati dalle associazioni di apicoltori e dall'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie per l'anno 1993, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alle leggi regionali 5 novembre 1979, n. 87 e 7 dicembre 1982, n. 41.