Art. 15. Norma finanziaria 1. Per l'attuazione delle finalita' di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge e' autorizzata, per l'anno 1994, la spesa di 160 milioni cosi' ripartita: a) lire 60 milioni per gli interventi di cui all'articolo 3; b) lire 100 milioni per gli interventi di cui all'articolo 4. 2. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte mediante la riduzione, per competenza e per cassa del seguente capitolo dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1994: (Omissis). La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneta Venezia, 18 aprile 1994 PUPILLO