Art. 15.
                          Norma finanziaria
 
   1.  Per  l'attuazione  delle  finalita' di cui agli articoli 3 e 4
della presente legge e' autorizzata, per l'anno 1994, la spesa di 160
milioni cosi' ripartita:
     a) lire 60 milioni per gli interventi di cui all'articolo 3;
     b) lire 100 milioni per gli interventi di cui all'articolo 4.
   2. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge  si
fa  fronte  mediante  la  riduzione,  per  competenza e per cassa del
seguente  capitolo  dello  stato  di  previsione  della   spesa   per
l'esercizio 1994:
   (Omissis).
   La  presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
regione Veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge della regione Veneta
    Venezia, 18 aprile 1994
 
                               PUPILLO