Art. 2. Interventi per lo sviluppo e la valorizzazione dell'apicoltura 1. Per le finalita' di cui all'articolo 1, la Giunta regionale e' autorizza ta a concedere alle associazioni dei produttori apistici riconosciute ai sensi della legge regionale 10 settembre 1981, n. 57, contributi in conto capitale nella misura massima del 75 per cento della spesa ammissibile, sulla base di specifici programmi, per: a) risanamento e profilassi degli apiari da malattie, nonche' assistenza tecnica da parte dei tecnici apistici; b) svolgimento di corsi professionali e di aggiornamento, di conferenze teorico-pratiche e convegni, nonche' studi e ricerche; c) attivita' promozionali e divulgative per la migliore commercializzazione e valorizzazione dei prodotti apistici veneti, comprese le analisi chimiche dei prodotti dell'alveare; d) stampa di pubblicazioni e periodici di interesse apistico, nonche' acquisto di materiale informativo e didattico per gli associati; e) acquisti per macchine, attrezzature e materiale accessorio per l'esercizio dell'attivita' apistica.