Art. 2.
   Interventi per lo sviluppo e la valorizzazione dell'apicoltura
 
   1.  Per le finalita' di cui all'articolo 1, la Giunta regionale e'
autorizza ta a concedere alle associazioni  dei  produttori  apistici
riconosciute ai sensi della legge regionale 10 settembre 1981, n. 57,
contributi  in  conto  capitale nella misura massima del 75 per cento
della spesa ammissibile, sulla base di specifici programmi, per:
     a) risanamento e profilassi degli apiari  da  malattie,  nonche'
assistenza tecnica da parte dei tecnici apistici;
     b)  svolgimento  di  corsi  professionali e di aggiornamento, di
conferenze teorico-pratiche e convegni, nonche' studi e ricerche;
     c)  attivita'  promozionali  e  divulgative  per   la   migliore
commercializzazione  e  valorizzazione  dei prodotti apistici veneti,
comprese le analisi chimiche dei prodotti dell'alveare;
     d) stampa di pubblicazioni e periodici  di  interesse  apistico,
nonche'  acquisto  di  materiale  informativo  e  didattico  per  gli
associati;
     e) acquisti per macchine, attrezzature  e  materiale  accessorio
per l'esercizio dell'attivita' apistica.