Art. 3.
              Tutela sanitaria del patrimonio apistico
 
   1. Le Ulss, avvalendosi dell'Istituto zooprofilattico sperimentale
delle  Venezie  ed  in  collaborazione  con  i tecnici apistici delle
associazioni,  diffondono  le  norme  tecniche  per  la  cura  e   la
profilassi   delle   malattie  delle  api  e  promuovono  sistematici
accertamenti sanitari adottando le misure di  polizia  veterinaria  a
norma delle vigenti leggi e regolamenti.
   2.  La  Giunta  regionale approva piani di intervento straordinano
volti  alla  profilassi  ed  alla  cura  di   malattie,   predisposti
dall'Istituto   zooprofilattico   sperimentale   delle   Venezie   su
indicazione delle associazioni.