Art. 6. Registro dei tecnici apistici 1. Presso la Giunta regionale e' istituito un registro in cui vengono iscritti, sentita la consulta di cui all'articolo 5, i tecnici apistici i cui nominativi vengono comunicati annualmente dalle associazioni di produttori apistici riconosciute. 2. I tecnici apistici, iscritti nel registro di cui al comma 1, collaborano con le Ulss e l'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie, alla diffusione delle norme di allevamento e profilassi.