Art. 6.
                    Registro dei tecnici apistici
 
   1.  Presso  la  Giunta  regionale  e' istituito un registro in cui
vengono iscritti, sentita  la  consulta  di  cui  all'articolo  5,  i
tecnici  apistici  i  cui  nominativi  vengono comunicati annualmente
dalle associazioni di produttori apistici riconosciute.
   2. I tecnici apistici, iscritti nel registro di cui  al  comma  1,
collaborano  con  le  Ulss  e l'Istituto zooprofilattico sperimentale
delle  Venezie,  alla  diffusione  delle  norme  di   allevamento   e
profilassi.