Art. 7. Denuncia alveari 1. I possessori o detentori di alveari di qualsiasi tipo devono farne denuncia all'Ulss competente, anche tramite le associazioni di produttori apistici riconosciute entro il trenta novembre di ogni anno, specificando se si tratta di alveari nomadi o stanziali. 2. I trasferimenti di alveari nel territorio veneto devono essere comunicati al Comune ed alla Ulss di destinazione almeno dieci giorni prima dell'effettivo trasferimento allegando il certificato sanitario rilasciato da non oltre trenta giorni attestante sia la sanita' degli alveari trasportati, che la provenienza da zona non infetta. Copia della certificazione deve essere consevata dall'interessato durante i trasferimenti. 3. Gli alveari nomadi devono essere identificati con apposite tabelle inamovibili recanti le generalita' dell'apicoltore, la sede degli apiari ed il numero degli alveari.