Art. 7.
                          Denuncia alveari
 
   1.  I  possessori  o detentori di alveari di qualsiasi tipo devono
farne denuncia all'Ulss competente, anche tramite le associazioni  di
produttori  apistici  riconosciute  entro  il trenta novembre di ogni
anno, specificando se si tratta di alveari nomadi o stanziali.
   2. I trasferimenti di alveari nel territorio veneto devono  essere
comunicati al Comune ed alla Ulss di destinazione almeno dieci giorni
prima dell'effettivo trasferimento allegando il certificato sanitario
rilasciato da non oltre trenta giorni attestante sia la sanita' degli
alveari  trasportati,  che  la provenienza da zona non infetta. Copia
della certificazione deve essere consevata dall'interessato durante i
trasferimenti.
   3.  Gli  alveari  nomadi  devono  essere identificati con apposite
tabelle inamovibili recanti le generalita' dell'apicoltore,  la  sede
degli apiari ed il numero degli alveari.