Art. 8.
                  Denuncia delle malattie delle api
 
   1.  Chiunque  possiede  o  detiene  alveari  di  qualunque tipo ha
obbligo  di  denunciare  all'Ulss,  competente  per  territorio,   le
seguenti  malattie  accertate  o sospette: acariosi, nosemiasi, peste
americana, peste europea, varroasi.
   2. Successivamente alla denuncia le Ulss,  con  la  collaborazione
dei  tecnici  apistici  delle  associazioni  di  produttori  apistici
riconosciute,   provvedono   agli   accertamenti    diagnostici    ed
all'adozione  di  interventi di tecnica apistica idonei o conseguenti
misure  di  polizia  veterinaria  a  norma  delle  vigenti  leggi   e
regolamenti in materia.