Art. 8. Denuncia delle malattie delle api 1. Chiunque possiede o detiene alveari di qualunque tipo ha obbligo di denunciare all'Ulss, competente per territorio, le seguenti malattie accertate o sospette: acariosi, nosemiasi, peste americana, peste europea, varroasi. 2. Successivamente alla denuncia le Ulss, con la collaborazione dei tecnici apistici delle associazioni di produttori apistici riconosciute, provvedono agli accertamenti diagnostici ed all'adozione di interventi di tecnica apistica idonei o conseguenti misure di polizia veterinaria a norma delle vigenti leggi e regolamenti in materia.