Art. 9. Prescrizioni e divieti. Distanza degli alveari 1. Non possono essere esposti e lasciati alla portata delle api il miele, i favi ed i melari infetti o supposti tali. E' vietato alienare alveari, attrezzi, miele e cera di apiari infetti o supposti tali. 2. E' vietato fare esperimenti su api vive con materiale patogeno, salvo che gli stessi siano effettuati mediante impianti idonei ad evitare la diffusione delle malattie all'esterno ed a cura dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie. 3. La commercializzazione delle api vive puo' avvenire nell'ambito del territorio regionale solo previo certificato sanitario rilasciato dall'Ulss territorialmente competente, che attesti la provenienza delle api da zone non infette. 4. Sono vietati i trattamenti erbicidi e fitosanitari, con principi attivi tossici per gli insetti pronubi, alle colture agrarie in fioritura dalla apertura alla caduta dei petali. Tali trattamenti sono ammessi nei vigneti e nelle coltivazioni arboree da frutto successivamente alla eliminazione del cotico erboso in fioritura. 5. Gli alveari devono essere collocati a non meno di 5 metri da strade di pubblico transito ed 1 metro dai confini di proprieta'. 6. L'apicoltore non e' tenuto a rispettare le distanze di cui al comma 5 se sono interposti muri, siepi ed altri ripari, senza soluzione di continuita'. Tali ripari devono avere altezza non inferiore a 2 metri ed estendersi per almeno 3 metri oltre gli alveari posti all'estremita'. 7. I proprietari non possono lasciare abbandonati i loro alveari; l'autorita' sanitaria, ove si renda necessario, puo' procedere alla loro distruzione.