Art. 9.
           Prescrizioni e divieti. Distanza degli alveari
 
   1. Non possono essere esposti e lasciati alla portata delle api il
miele,  i  favi  ed  i  melari  infetti  o  supposti tali. E' vietato
alienare alveari, attrezzi, miele e cera di apiari infetti o supposti
tali.
   2. E' vietato fare esperimenti su api vive con materiale patogeno,
salvo che gli stessi siano effettuati  mediante  impianti  idonei  ad
evitare   la   diffusione   delle  malattie  all'esterno  ed  a  cura
dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie.
   3. La commercializzazione delle api vive puo' avvenire nell'ambito
del territorio regionale solo previo certificato sanitario rilasciato
dall'Ulss territorialmente competente,  che  attesti  la  provenienza
delle api da zone non infette.
   4.  Sono  vietati  i  trattamenti  erbicidi  e  fitosanitari,  con
principi attivi tossici per gli insetti pronubi, alle colture agrarie
in fioritura dalla apertura alla caduta dei petali. Tali  trattamenti
sono  ammessi  nei  vigneti  e  nelle  coltivazioni arboree da frutto
successivamente alla eliminazione del cotico erboso in fioritura.
   5. Gli alveari devono essere collocati a non meno di  5  metri  da
strade di pubblico transito ed 1 metro dai confini di proprieta'.
   6.  L'apicoltore  non e' tenuto a rispettare le distanze di cui al
comma 5 se  sono  interposti  muri,  siepi  ed  altri  ripari,  senza
soluzione  di  continuita'.  Tali  ripari  devono  avere  altezza non
inferiore a 2 metri ed  estendersi  per  almeno  3  metri  oltre  gli
alveari posti all'estremita'.
   7.  I proprietari non possono lasciare abbandonati i loro alveari;
l'autorita' sanitaria, ove si renda necessario, puo'  procedere  alla
loro distruzione.