Art. 11. 1. All'articolo 21 del decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 ottobre 1991, n. 502/Pres., il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. Il soggetto abilitato, indipendentemente dal numero di abilitazioni conseguite, non puo' essere preposto come responsabile a piu' di due impianti di smaltimento". 2. Dopo il comma 4 dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 ottobre 1991, n. 502/Pres., sono aggiunti i seguenti commi 5, 6 e 7. "5. Ai fini dell'applicazione del presente comma non rientra nel computo l'esercizio della mera attivita' di controllo di discariche, susseguente alla chiusura delle stesse ai sensi del precedente articolo 4, mentre la gestione di piu' impianti localizzati nella stessa unita' produttiva viene considerata quale preposizione a unico impianto. 6. Il soggetto abilitato e tenuto a trasmettere alla Direzione regionale dell'ambiente, ogniqualvolta assuma la gestione di un impianto, apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio contenente l'indicazione degli impianti dallo stesso gestiti. 7. L'abilitato dovra', altresi', sottoscrivere per accettazione la comunicazione del nominativo del responsabile trasmessa ai sensi dell'articolo 29, comma 1, della legge regionale n. 30/1987 e succes- sive modifiche ed integrazioni".