Art. 11.
 
   1.  All'articolo  21  del  decreto  del  Presidente  della  Giunta
Regionale  8 ottobre 1991, n. 502/Pres., il comma 4 e' sostituito dal
seguente:
   "4.  Il  soggetto  abilitato,  indipendentemente  dal  numero   di
abilitazioni conseguite, non puo' essere preposto come responsabile a
piu' di due impianti di smaltimento".
   2.  Dopo  il  comma  4 dell'articolo 21 del decreto del Presidente
della Giunta Regionale 8 ottobre 1991, n. 502/Pres., sono aggiunti  i
seguenti commi 5, 6 e 7.
   "5.  Ai  fini dell'applicazione del presente comma non rientra nel
computo l'esercizio della mera attivita' di controllo di  discariche,
susseguente  alla  chiusura  delle  stesse  ai  sensi  del precedente
articolo 4, mentre la gestione di  piu'  impianti  localizzati  nella
stessa unita' produttiva viene considerata quale preposizione a unico
impianto.
   6.  Il  soggetto  abilitato  e tenuto a trasmettere alla Direzione
regionale dell'ambiente,  ogniqualvolta  assuma  la  gestione  di  un
impianto,   apposita   dichiarazione   sostitutiva  di  atto  notorio
contenente l'indicazione degli impianti dallo stesso gestiti.
   7. L'abilitato dovra', altresi', sottoscrivere per accettazione la
comunicazione del nominativo  del  responsabile  trasmessa  ai  sensi
dell'articolo 29, comma 1, della legge regionale n. 30/1987 e succes-
sive modifiche ed integrazioni".