Art. 12. Il comma 2 dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 ottobre 1991, n. 502/Pres. viene sostituito dal seguente: "2. Ai fini della partecipazione all'esame colloquio di cui al precedente articolo 19, per i soli soggetti titolari dell'abilitazione provvisoria, di cui all'articolo 36 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni, si prescinde dal possesso del corrispondente titolo di studio".