Art. 12.
 
   Il  comma  2  dell'articolo  22  del  decreto del Presidente della
Giunta Regionale 8 ottobre 1991, n. 502/Pres.  viene  sostituito  dal
seguente:
   "2.  Ai  fini  della  partecipazione all'esame colloquio di cui al
precedente   articolo   19,   per   i    soli    soggetti    titolari
dell'abilitazione  provvisoria,  di  cui  all'articolo 36 della legge
regionale  7  settembre  1987,  n.  30  e  successive  modifiche   ed
integrazioni,  si prescinde dal possesso del corrispondente titolo di
studio".