Art. 15.
 
   1.  Le  modifiche  ed  integrazioni  arrecate dal presente decreto
entrano  in  vigore  il  giorno  successivo  alla  data  della   loro
pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
   2.  Per  gli  adeguamenti delle garanzie finanziarie negli importi
stabiliti dal presente decreto si applica l'articolo 23  del  decreto
del  Presidente  della Giunta Regionale 8 ottobre 1991, n. 502/Pres.,
come modificato dall'articolo 13 del presente decreto.
 
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   (Omissis).