Art. 15. 1. Le modifiche ed integrazioni arrecate dal presente decreto entrano in vigore il giorno successivo alla data della loro pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. 2. Per gli adeguamenti delle garanzie finanziarie negli importi stabiliti dal presente decreto si applica l'articolo 23 del decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 ottobre 1991, n. 502/Pres., come modificato dall'articolo 13 del presente decreto. ---------- (Omissis).