Art. 3.
 
   1.  All'articolo  11  del  decreto  del  Presidente  della  Giunta
Regionale  8 ottobre 1991, n. 502/Pres., il comma 1 e' sostituito dal
seguente:
   "1. I produttori di rifiuti tossici e nocivi, compresi coloro  che
li    acquisiscono   nell'ambito   dell'esercizio   di   un'attivita'
commerciale o di servizio nonche' i Comuni che svolgono  direttamente
o   mediante   aziende  municipalizzate  l'attivita'  di  raccolta  e
trasporto  dei  rifiuti  urbani,  devono  realizzare  gli   stoccaggi
provvisori  di  cui  all'articolo  15, dal comma 5 al comma 5-octies,
della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 e successive  modifiche
ed  integrazioni,  in conformita' agli elaborati tecnici presentati a
corredo della relativa istanza da formularsi  esclusivamente  secondo
l'allegato "Modello D" e comunque con l'osservanza delle prescrizioni
dettate dalla citata norma".
   2. I commi 3 e 5 dello stesso articolo 11 sono abrogati.