Art. 3. 1. All'articolo 11 del decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 ottobre 1991, n. 502/Pres., il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. I produttori di rifiuti tossici e nocivi, compresi coloro che li acquisiscono nell'ambito dell'esercizio di un'attivita' commerciale o di servizio nonche' i Comuni che svolgono direttamente o mediante aziende municipalizzate l'attivita' di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, devono realizzare gli stoccaggi provvisori di cui all'articolo 15, dal comma 5 al comma 5-octies, della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni, in conformita' agli elaborati tecnici presentati a corredo della relativa istanza da formularsi esclusivamente secondo l'allegato "Modello D" e comunque con l'osservanza delle prescrizioni dettate dalla citata norma". 2. I commi 3 e 5 dello stesso articolo 11 sono abrogati.