Art. 8.
 
   Il  comma  5  dell'articolo  18  del  decreto del Presidente della
Giunta Regionale 8 ottobre 1991, n. 502/Pres.  viene  sostituito  dai
seguenti:
   "5. Analogamente, ciascuna abilitazione alla gestione di discarica
controllata  consente la gestione di tutte le discariche di categoria
inferiore secondo il seguente ordine decrescente di pericolosita':
    discarica controllata di 3a categoria;
    discarica controllata di 2a categoria, tipo C;
    discarica controllata di 1a categoria e 2a categoria, tipo B;
    discarica controllata di 2a categoria, tipo A.
   6. Le abilitazioni provvisorie di cui all'articolo 36 della  legge
regionale  n.  30/1987  e  successive  modifiche  ed integrazioni non
potranno essere  rilasciate  dopo  la  pubblicazione  sul  Bollettino
ufficiale  della  Regione  del primo elenco di abilitati approvato ai
sensi del successivo articolo 19, comma 4".