Art. 8. Il comma 5 dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 ottobre 1991, n. 502/Pres. viene sostituito dai seguenti: "5. Analogamente, ciascuna abilitazione alla gestione di discarica controllata consente la gestione di tutte le discariche di categoria inferiore secondo il seguente ordine decrescente di pericolosita': discarica controllata di 3a categoria; discarica controllata di 2a categoria, tipo C; discarica controllata di 1a categoria e 2a categoria, tipo B; discarica controllata di 2a categoria, tipo A. 6. Le abilitazioni provvisorie di cui all'articolo 36 della legge regionale n. 30/1987 e successive modifiche ed integrazioni non potranno essere rilasciate dopo la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione del primo elenco di abilitati approvato ai sensi del successivo articolo 19, comma 4".