Art. 5.
                         Procedura d'urgenza
 
   1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi degli articoli
127 della Costituzione e 43  dello  Statuto  regionale  ed  entra  in
vigore  il  giorno  successivo  a  quello della sua pubblicazione nel
Bollettino ufficiale della Regione.
   La presente legge regionale e' pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione. E' fatto obbligo a chiunque  spetti  di  osservarla  e
farla osservare come legge della regione Lombardia.
    Milano, 9 aprile 1994
 
                             GHILARDOTTI
 
   (Approvata  dal  consiglio  regionale nella seduta del 23 febbraio
1994 e vistata dal commissario del Governo con nota del 31 marzo 1994
prot. n. 21402/612).