Art. 5. Procedura d'urgenza 1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi degli articoli 127 della Costituzione e 43 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. La presente legge regionale e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Lombardia. Milano, 9 aprile 1994 GHILARDOTTI (Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 23 febbraio 1994 e vistata dal commissario del Governo con nota del 31 marzo 1994 prot. n. 21402/612).