Art. 2.
 
   1. Le proposte di revisione dei piani cave provinciali, presentate
dalle province succcssivamente alla data di entrata in  vigore  della
presente  legge,  devono  conformarsi  alle  previsioni contenute nel
programma regionale a breve termine in  materia  di  smaltimento  dei
rifiuti solidi urbani ed assimilabili.