Art. 3.
 
   1.  La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127
della Costituzione e dell'art. 43 dello Statuto ed entra in vigore il
giorno successivo alla sua  pubblicazione  nel  Bollettino  ufficiale
della Regione.
   La presente legge regionale e' pubblicata nel Bollettino ufficiale
della  Regione.  E'  fatto  obbligo a chiunque spetti di osservarla e
farla osservare come legge della regione Lombardia.
    Milano, 9 aprile 1994
 
                             GHILARDOTTI
 
   (Approvata dal consiglio regionale nella seduta  del  23  febbraio
1994 e vistata dal commissario del Governo con nota del 31 marzo 1994
prot. n. 23002/626).