Art. 3. 1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. La presente legge regionale e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Lombardia. Milano, 9 aprile 1994 GHILARDOTTI (Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 23 febbraio 1994 e vistata dal commissario del Governo con nota del 31 marzo 1994 prot. n. 23002/626).