Art. 2.
 
   Per l'anno 1994, il termine di cui al comma 2  dell'art.  9  della
legge  regionale  7  agosto  1986,  n.  32 per la presentazione delle
richieste di contributo e' stabilito alla data del 30 giugno.
   La presente legge regionale e' pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione. E' fatto obbligo a chiunque  spetti  di  osservarla  e
farla osservare come legge della regione Lombardia.
    Milano, 9 aprile 1994
 
                             GHILARDOTTI