Art. 2. Per l'anno 1994, il termine di cui al comma 2 dell'art. 9 della legge regionale 7 agosto 1986, n. 32 per la presentazione delle richieste di contributo e' stabilito alla data del 30 giugno. La presente legge regionale e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Lombardia. Milano, 9 aprile 1994 GHILARDOTTI