Art. 10. Conferenza per l'istituzione di un'area naturale protetta 1. Ogniqualvolta la Regione intende procedere all'istituzione di parchi o riserve naturali indice una apposita conferenza cui partecipano i sindaci dei comuni, i presidenti delle province e delle comunita' montane dei territori interessati. 2. In tale conferenza e' redatto un documento di indirizzo relativo alla perimetrazione provvisoria, all'analisi del territorio interessato, all'individuazione degli obiettivi da perseguire, in termini di tutela e sviluppo dell'area, alla valutazione degli effetti dell'istituzione dell'area protetta, alle soluzioni organizzative ritenute adeguate per la gestione dell'area. 3. La conferenza e' indetta dal presidente della giunta regionale secondo quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 7. 4. Il documento di indirizzo di cui al comma 2 e' approvato dalla conferenza entro e non oltre sessanta giorni dalla data della sua prima convocazione. Decorso inutilmente tale termine la giunta regionale presenta la propria proposta di programma al consiglio per l'approvazione secondo quanto previsto dal precedente articolo 7, prescindendo dal documento stesso.