Art. 10.
      Conferenza per l'istituzione di un'area naturale protetta
 
   1. Ogniqualvolta la Regione intende procedere  all'istituzione  di
parchi   o  riserve  naturali  indice  una  apposita  conferenza  cui
partecipano i sindaci dei comuni, i presidenti delle province e delle
comunita' montane dei territori interessati.
   2. In  tale  conferenza  e'  redatto  un  documento  di  indirizzo
relativo  alla perimetrazione provvisoria, all'analisi del territorio
interessato, all'individuazione degli  obiettivi  da  perseguire,  in
termini  di  tutela  e  sviluppo  dell'area,  alla  valutazione degli
effetti   dell'istituzione   dell'area   protetta,   alle   soluzioni
organizzative ritenute adeguate per la gestione dell'area.
   3.  La conferenza e' indetta dal presidente della giunta regionale
secondo quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 7.
   4. Il documento di indirizzo di cui al comma 2 e' approvato  dalla
conferenza  entro  e  non  oltre sessanta giorni dalla data della sua
prima  convocazione.  Decorso  inutilmente  tale  termine  la  giunta
regionale  presenta la propria proposta di programma al consiglio per
l'approvazione secondo quanto previsto  dal  precedente  articolo  7,
prescindendo dal documento stesso.