Art. 12. Soggetti preposti alla gestione delle aree protette 1. La legge istitutiva dei parchi regionali puo' prevedere che alla gestione dei parchi possano essere preposti appositi enti regionali di diritto pubblico o consorzi obbligatori tra enti locali o la provincia o la comunita' montana quando, negli ultimi due casi, il territorio del parco sia compreso interamente nel territorio di tali enti, o altri organismi associativi di cui agli articoli 139 e 160 del regio decreto n. 3267/1923 e 7 e 10 della legge n. 984/1977 o costituiti ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142. 2. Per le riserve naturali l'atto istitutivo puo' affidare la gestione: a) alle province o alle comunita' montane o ai comuni, quando l'area interessata ricade integralmente nel territorio di tali enti; b) agli organismi di gestione di parchi gia' istituiti; c) ad organismi di carattere privato con particolare riferimento a quelli di riconosciuta capacita' organizzativa e competenza; d) alle comunanze agrarie, universita' agrarie o altre associazioni agrarie, comunque denominate, di cui alla legge 16 giugno 1927, n. 1776 anche associate tra loro, qualora l'area naturale protetta sia in tutto o in parte compresa tra i beni agro-silvo pastorali costituenti patrimonio delle stesse. 3. Le riserve naturali relative alle foreste demaniali sono gestite dalla Regione secondo le modalita' fissate nell'atto istitutivo, che puo' prevedere anche l'affidamento ad altro soggetto associativo gia' preposto alla gestione di aree e territori agro-silvo-pastorali.