Art. 12.
         Soggetti preposti alla gestione delle aree protette
 
   1.  La  legge  istitutiva  dei parchi regionali puo' prevedere che
alla gestione  dei  parchi  possano  essere  preposti  appositi  enti
regionali  di diritto pubblico o consorzi obbligatori tra enti locali
o la provincia o la comunita' montana quando, negli ultimi due  casi,
il  territorio  del  parco sia compreso interamente nel territorio di
tali enti, o altri organismi associativi di cui agli articoli  139  e
160 del regio decreto n. 3267/1923 e 7 e 10 della legge n. 984/1977 o
costituiti ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142.
   2.  Per  le  riserve  naturali  l'atto istitutivo puo' affidare la
gestione:
     a) alle province o alle comunita' montane o  ai  comuni,  quando
l'area interessata ricade integralmente nel territorio di tali enti;
     b) agli organismi di gestione di parchi gia' istituiti;
     c) ad organismi di carattere privato con particolare riferimento
a quelli di riconosciuta capacita' organizzativa e competenza;
     d)   alle   comunanze   agrarie,  universita'  agrarie  o  altre
associazioni agrarie, comunque  denominate,  di  cui  alla  legge  16
giugno  1927,  n.  1776  anche  associate  tra  loro,  qualora l'area
naturale protetta sia in  tutto  o  in  parte  compresa  tra  i  beni
agro-silvo pastorali costituenti patrimonio delle stesse.
   3.  Le  riserve  naturali  relative  alle  foreste  demaniali sono
gestite  dalla  Regione  secondo  le  modalita'   fissate   nell'atto
istitutivo,  che puo' prevedere anche l'affidamento ad altro soggetto
associativo  gia'  preposto  alla  gestione  di  aree   e   territori
agro-silvo-pastorali.