Art. 14. S t a t u t o 1. L'organizzazione amministrativa di ciascuna area protetta e' definita, anche in modo differenziato, dallo statuto della stessa. 2. Lo statuto, nel rispetto delle norme della presente legge, ha i contenuti di cui all'articolo 24 della legge n. 394/1991: nei parchi regionali esso puo' in particolare prevedere anche altri organi oltre quelli previsti dal precedente articolo e organismi di consultazione tecnico-scientifica, avendo comunque di mira la snellezza organizzativa e l'economicita' della gestione. 3. Nello statuto deve essere in particolare prevista la partecipazione delle organizzazioni naturalistiche, sindacali, economiche e sociali maggiormente rappresentative nel territorio interessato alle scelte e alla vita del parco. 4. Lo Statuto prevede altresi' la sede dell'ente di gestione. 5. L'atto istitutivo stabilisce l'organo competente e le altre modalita' per l'approvazione dello statuto.