Art. 14.
                            S t a t u t o
 
   1.  L'organizzazione  amministrativa  di ciascuna area protetta e'
definita, anche in modo differenziato, dallo statuto della stessa.
   2. Lo statuto, nel rispetto delle norme della presente legge, ha i
contenuti di cui all'articolo 24 della legge n. 394/1991: nei  parchi
regionali esso puo' in particolare prevedere anche altri organi oltre
quelli  previsti dal precedente articolo e organismi di consultazione
tecnico-scientifica,   avendo   comunque   di   mira   la   snellezza
organizzativa e l'economicita' della gestione.
   3.   Nello   statuto   deve  essere  in  particolare  prevista  la
partecipazione  delle   organizzazioni   naturalistiche,   sindacali,
economiche  e  sociali  maggiormente  rappresentative  nel territorio
interessato alle scelte e alla vita del parco.
   4. Lo Statuto prevede altresi' la sede dell'ente di gestione.
   5. L'atto istitutivo stabilisce l'organo  competente  e  le  altre
modalita' per l'approvazione dello statuto.