Art. 15.
                           Piano del parco
 
   1.  La  tutela  dei  valori  naturali  ed  ambientali del parco e'
realizzata attraverso il piano del parco.
   2. Il piano del parco oltre ad  avere  i  contenuti  previsti  dai
commi  1  e  2  dell'articolo  12  della  legge  n. 394/1991 e quelli
eventualmente indicati in ciascuna  legge  istitutiva,  individua  il
perimetro definitivo del parco.
   3.   Esso  e'  adottato  dall'organismo  di  gestione  sentita  la
comunita' del parco e il comitato provinciale per  il  territorio  di
cui  all'articolo  55 della legge regionale n. 34/1992 entro sei mesi
dall'insediamento  degli  organi  dell'area  protetta   secondo   gli
indirizzi stabiliti dalla giunta regionale ed e' depositato presso le
sedi dei comuni, province e comunita' montane interessate.
   4.  Entro  i  successivi  quaranta  giorni  chiunque puo' prendere
visione e presentare osservazioni  scritte  sulle  quali  si  esprime
l'organismo  di gestione del parco adottando definitivamente il piano
entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per il deposito.
   5. Il piano e' trasmesso alla giunta regionale che  acquisisce  su
di  esso  il  parere  del  comitato  tecnico  scientifico per le aree
protette di cui alla presente legge.
   6. Il piano del parco e'  approvato  dal  consiglio  regionale  su
proposta  della  giunta.  Esso e' pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione ed entra in vigore il giorno successivo a quello  della
sua  pubblicazione.  Copia  del  piano e' depositata con gli allegati
grafici presso la sede del parco regionale, delle comunita' montane e
dei  comuni  interessati  ricompresi,  anche  solo  in   parte,   nei
territorio del parco stesso.
   7.  Il  piano  del  parco ha anche valore di piano paesistico e di
piano  urbanistico  e  sostituisce  i  piani  paesistici  e  i  piani
territoriali  o  urbanistici  di qualsiasi livello: e' immediatamente
vincolante nei confronti dei soggetti pubblici e privati.
   8. Il piano ha effetto di dichiarazione di pubblico interesse e di
urgenza ed indifferibilita' degli interventi, in esso previsti.
   9.  Il  piano  e'  modificato  con le medesime procedure di cui al
presente articolo.
   10. In caso di mancata adozione del piano da parte  dell'organismo
di gestione entro il termine previsto dal comma 3 la giunta regionale
in  sua sostituzione nomina un commissario ad acta per l'elaborazione
e adozione del  piano  nel  rispetto  delle  modalita'  previste  dal
presente articolo.