Art. 15. Piano del parco 1. La tutela dei valori naturali ed ambientali del parco e' realizzata attraverso il piano del parco. 2. Il piano del parco oltre ad avere i contenuti previsti dai commi 1 e 2 dell'articolo 12 della legge n. 394/1991 e quelli eventualmente indicati in ciascuna legge istitutiva, individua il perimetro definitivo del parco. 3. Esso e' adottato dall'organismo di gestione sentita la comunita' del parco e il comitato provinciale per il territorio di cui all'articolo 55 della legge regionale n. 34/1992 entro sei mesi dall'insediamento degli organi dell'area protetta secondo gli indirizzi stabiliti dalla giunta regionale ed e' depositato presso le sedi dei comuni, province e comunita' montane interessate. 4. Entro i successivi quaranta giorni chiunque puo' prendere visione e presentare osservazioni scritte sulle quali si esprime l'organismo di gestione del parco adottando definitivamente il piano entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per il deposito. 5. Il piano e' trasmesso alla giunta regionale che acquisisce su di esso il parere del comitato tecnico scientifico per le aree protette di cui alla presente legge. 6. Il piano del parco e' approvato dal consiglio regionale su proposta della giunta. Esso e' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Copia del piano e' depositata con gli allegati grafici presso la sede del parco regionale, delle comunita' montane e dei comuni interessati ricompresi, anche solo in parte, nei territorio del parco stesso. 7. Il piano del parco ha anche valore di piano paesistico e di piano urbanistico e sostituisce i piani paesistici e i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello: e' immediatamente vincolante nei confronti dei soggetti pubblici e privati. 8. Il piano ha effetto di dichiarazione di pubblico interesse e di urgenza ed indifferibilita' degli interventi, in esso previsti. 9. Il piano e' modificato con le medesime procedure di cui al presente articolo. 10. In caso di mancata adozione del piano da parte dell'organismo di gestione entro il termine previsto dal comma 3 la giunta regionale in sua sostituzione nomina un commissario ad acta per l'elaborazione e adozione del piano nel rispetto delle modalita' previste dal presente articolo.