Art. 16. Regolamento del parco 1. Il regolamento del parco disciplina l'esercizio delle attivita' consentite nel territorio del parco secondo quanto previsto dall'articolo 11, comma 2, della legge n. 394/1991. 2. Nel territorio del parco, in conformita' a quanto previsto dalla legge n. 394/1991, sono vietate le attivita' e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fauna protetta e ai rispettivi habitat nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 11 della legge n. 394/1991. 3. Nel territorio del parco sono in ogni caso ammessi gli interventi manutentivi di impianti tecnologici esistenti. 4. Per quanto riguarda la lettera a) del comma 3 dell'articolo 11 della legge n. 394/1991 sono previsti esclusivamente prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi per ricomporre squilibri ecologici accertati dall'organismo di gestione che procedera' mediante appositi piani. Prelievi ed abbattimenti devono avvenire per iniziativa e sono la diretta responsabilita' e sorveglianza dell'organismo di gestione del parco ed essere attuati dal personale dell'organismo di gestione del parco, da persone all'uopo espressamente autorizzate dall'organismo di gestione del parco stesso o, in subordine, attraverso le guardie venatorie delle province secondo quanto previsto dall'articolo 19, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, previa intesa con le province stesse. 5. Si applica altresi' quanto previsto dall'articolo 11, comma 5, della legge n. 394/1991. 6. Il regolamento del parco e' adottato dall'organismo di gestione previo parere della comunita' del parco, anche contestualmente all'adozione del piano del parco e comunque non oltre sei mesi dalla sua adozione. 7. Quando il territorio dell'area protetta e' compreso integralmente nel territorio di una provincia, il regolamento adottato e' trasmesso alla provincia stessa che acquisisce su di esso il parere del comitato tecnico scientifico per le aree protette, di cui all'articolo 6 e degli enti locali interessati. Il parere degli enti locali deve essere espresso entro quaranta giorni dal ricevimento della richiesta; decorso tale termine si prescinde dal parere. 8. Il regolamento e' approvato dall'organismo di gestione del parco. 9. Quando il territorio di un'area protetta interessa il territorio di piu' province all'approvazione del regolamento provvede la Regione con le modalita' di cui ai commi 7 e 8, intendendosi sostituiti agli organi provinciali i corrispondenti organi regionali. 10. Il regolamento e' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione ed acquista efficacia novanta giorni dopo la sua pubblicazione. Entro tale termine i comuni adeguano i propri regolamenti alle sue previsioni. Decorso inutilmente tale termine le disposizioni del regolamento del parco prevalgono su quelle dei comuni che sono tenuti alla sua applicazione.