Art. 16.
                        Regolamento del parco
 
   1. Il regolamento del parco disciplina l'esercizio delle attivita'
consentite   nel   territorio   del  parco  secondo  quanto  previsto
dall'articolo 11, comma 2, della legge n. 394/1991.
   2. Nel territorio del parco,  in  conformita'  a  quanto  previsto
dalla  legge  n.  394/1991,  sono vietate le attivita' e le opere che
possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli  ambienti
naturali  tutelati  con  particolare riguardo alla flora e alla fauna
protetta e ai rispettivi habitat  nel  rispetto  di  quanto  previsto
dall'articolo 11 della legge n. 394/1991.
   3.  Nel  territorio  del  parco  sono  in  ogni  caso  ammessi gli
interventi manutentivi di impianti tecnologici esistenti.
   4. Per quanto riguarda la lettera a) del comma 3 dell'articolo  11
della   legge  n.  394/1991  sono  previsti  esclusivamente  prelievi
faunistici  ed  abbattimenti  selettivi  per   ricomporre   squilibri
ecologici   accertati   dall'organismo  di  gestione  che  procedera'
mediante appositi piani.
Prelievi ed abbattimenti devono avvenire per  iniziativa  e  sono  la
diretta responsabilita' e sorveglianza dell'organismo di gestione del
parco  ed essere attuati dal personale dell'organismo di gestione del
parco, da persone all'uopo espressamente  autorizzate  dall'organismo
di  gestione  del parco stesso o, in subordine, attraverso le guardie
venatorie delle province secondo quanto  previsto  dall'articolo  19,
comma  2,  della legge 11 febbraio 1992, n. 157, previa intesa con le
province stesse.
   5. Si applica altresi' quanto previsto dall'articolo 11, comma  5,
della legge n. 394/1991.
   6. Il regolamento del parco e' adottato dall'organismo di gestione
previo  parere  della  comunita'  del  parco,  anche  contestualmente
all'adozione del piano del parco e comunque non oltre sei mesi  dalla
sua adozione.
   7.   Quando   il   territorio   dell'area   protetta  e'  compreso
integralmente  nel  territorio  di  una  provincia,  il   regolamento
adottato e' trasmesso alla provincia stessa che acquisisce su di esso
il  parere  del comitato tecnico scientifico per le aree protette, di
cui all'articolo 6 e degli enti locali interessati. Il  parere  degli
enti   locali   deve   essere  espresso  entro  quaranta  giorni  dal
ricevimento della richiesta; decorso tale termine  si  prescinde  dal
parere.
   8.  Il  regolamento  e'  approvato  dall'organismo di gestione del
parco.
   9.   Quando   il  territorio  di  un'area  protetta  interessa  il
territorio di piu' province all'approvazione del regolamento provvede
la Regione con le modalita' di cui  ai  commi  7  e  8,  intendendosi
sostituiti agli organi provinciali i corrispondenti organi regionali.
   10.  Il  regolamento  e' pubblicato nel Bollettino ufficiale della
Regione  ed  acquista  efficacia   novanta   giorni   dopo   la   sua
pubblicazione.   Entro  tale  termine  i  comuni  adeguano  i  propri
regolamenti alle sue previsioni. Decorso inutilmente tale termine  le
disposizioni  del  regolamento  del  parco  prevalgono  su quelle dei
comuni che sono tenuti alla sua applicazione.