Art. 19. Strumenti attuativi delle riserve naturali regionali 1. Strumento attuativo delle finalita' delle riserve naturali regionali e' il piano di gestione della riserva stessa secondo la disciplina risultante dall'articolo 15 della presente legge. 2. L'atto istitutivo della riserva naturale puo' stabilire criteri particolari e semplificati per la elaborazione e approvazione del piano e del regolamento attuativo dell'area protetta in relazione agli specifici scopi dell'area stessa, alla sua classificazione e alla sua stessa estensione. 3. In tali aree si applicano in ogni caso: a) i divieti di cui al comma 2 dell'articolo 16 e gli altri principi desumibili da tale articolo; b) i principi desumibili dall'articolo 15 con particolare riferimento alla pubblicita' degli atti relativi alla definizione del piano della riserva.