Art. 19.
        Strumenti attuativi delle riserve naturali regionali
 
   1.  Strumento  attuativo  delle  finalita'  delle riserve naturali
regionali e' il piano di gestione della  riserva  stessa  secondo  la
disciplina risultante dall'articolo 15 della presente legge.
   2. L'atto istitutivo della riserva naturale puo' stabilire criteri
particolari  e  semplificati  per  la elaborazione e approvazione del
piano e del regolamento attuativo  dell'area  protetta  in  relazione
agli  specifici  scopi  dell'area  stessa, alla sua classificazione e
alla sua stessa estensione.
   3. In tali aree si applicano in ogni caso:
     a)  i  divieti  di  cui  al comma 2 dell'articolo 16 e gli altri
principi desumibili da tale articolo;
     b)  i  principi  desumibili  dall'articolo  15  con  particolare
riferimento alla pubblicita' degli atti relativi alla definizione del
piano della riserva.