Art. 2.
            Classificazione delle aree naturali protette
                       di interesse regionale
 
   1. Le aree naturali protette di interesse regionale si distinguono
in:
     a) parchi naturali;
     b) riserve naturali.
   2.  Ciascuna  area  naturale protetta ha diritto all'uso esclusivo
della propria denominazione.
   3. Nell'allegato alla presente legge sono indicate  le  simbologie
relative alle aree protette regionali; all'interno di tali simbologie
gli  organi  di  gestione  aggiungono  il  simbolo  caratteristico di
ciascuna area protetta.