Art. 20.
                Acquisti, espropriazioni e indennizzi
 
   1.  L'organismo  di  gestione  dell'area protetta puo' prendere in
locazione  gli  immobili  compresi  nell'area  o  acquisirli,   anche
mediante espropriazione secondo le norme generali vigenti.
   2.    I    vincoli    derivanti    dal    piano   alle   attivita'
agro-silvo-pastorali  possono  essere  indennizzati  sulla  base   di
principi  equitativi.  I  vincoli,  temporanei o parziali relativi ad
attivita' gia' ritenute compatibili, possono dar luogo a compensi  ed
indennizzi che tengono conto dei vantaggi e degli svantaggi derivanti
dall'attivita'  del  parco.  La  giunta  regionale  con  proprio atto
stabilisce i criteri per l'attuazione del presente comma  sulla  base
delle  disposizioni di attuazione previste dall'articolo 15, comma 2,
della legge n. 394/1991.
   3. Agli indennizzi dei danni provocati dalla fauna  selvatica  del
parco provvede l'organismo di gestione dello stesso.
   4.  Il  regolamento  del  parco  stabilisce  le  modalita'  per la
liquidazione e la corresponsione degli  indennizzi  da  corrispondere
entro  novanta  giorni  dal  verificarsi del nocumento secondo quanto
previsto dalla legge regionale 28 dicembre 1990, n. 59.