Art. 21.
                            E n t r a t e
 
   1. Costituiscono entrate dell'area protetta:
     a) contributi regionali ordinari e per specifici progetti;
     b) contributi dello Stato;
     c) contributi degli enti locali;
     d) erogazioni o contributi a qualsiasi titolo disposti da  altri
enti o organismi pubblici e privati;
     e)  diritti e canoni riguardanti l'utilizzazione dei beni mobili
ed immobili che appartengono all'area protetta o dei quali essa abbia
la gestione;
     f) proventi delle sanzioni;
     g) ogni altro provento acquisito in relazione all'attivita'  del
parco;
     h)  mutui,  secondo la normativa propria di ciascun organismo di
gestione.
   2. Per quanto non previsto dal presente articolo si  osservano  le
disposizioni di cui all'articolo 16 della legge n. 394/1991.