Art. 23. V i g i l a n z a 1. La vigilanza sulla gestione delle aree naturali protette e' esercitata dalla giunta regionale. Ove l'area protetta ricada nel territorio di piu' Regioni, l'atto istitutivo determina le intese per l'esercizio della vigilanza. 2. La giunta regionale puo' disporre ispezioni per accertare il regolare funzionamento delle aree protette. 3. In caso di ritardi od omissioni degli organismi di gestione dei parchi, previamente invitati a provvedere, la giunta regionale nomina un apposito commissario per compiere gli atti obbligatori per legge o eseguire gli impegni validamente assunti. 4. In caso di gravi violazioni di legge o gravi inadempienze nell'attuazione dei piani e dei regolamenti dell'area protetta o in caso di persistente inattivita' o impossibilita' di funzionamento degli organismi di gestione, il consiglio regionale, su proposta della giunta, puo' procedere allo scioglimento dei consigli direttivi degli enti regionali di gestione. Con il provvedimento di scioglimento e' nominato un commissario straordinario che rimane in carica fino alla costituzione degli organi degli enti di gestione. 5. Nel caso in cui le violazioni di cui al comma 4 siano compiute da un ente locale, un suo ente strumentale, o una forma associativa di enti locali prevista dalla legge n. 142/1990, la Regione, con le modalita' di cui al comma 3, puo' sostituirsi per compiere gli atti obbligatori, improrogabili ed urgenti e prevedere con legge regionale una diversa forma organizzativa del parco stesso.