Art. 23.
                          V i g i l a n z a
 
   1. La vigilanza sulla gestione delle  aree  naturali  protette  e'
esercitata  dalla  giunta  regionale.  Ove l'area protetta ricada nel
territorio di piu' Regioni, l'atto istitutivo determina le intese per
l'esercizio della vigilanza.
   2. La giunta regionale puo' disporre ispezioni  per  accertare  il
regolare funzionamento delle aree protette.
   3. In caso di ritardi od omissioni degli organismi di gestione dei
parchi, previamente invitati a provvedere, la giunta regionale nomina
un apposito commissario per compiere gli atti obbligatori per legge o
eseguire gli impegni validamente assunti.
   4.  In  caso  di  gravi  violazioni  di legge o gravi inadempienze
nell'attuazione dei piani e dei regolamenti dell'area protetta  o  in
caso  di  persistente  inattivita'  o impossibilita' di funzionamento
degli organismi di gestione,  il  consiglio  regionale,  su  proposta
della giunta, puo' procedere allo scioglimento dei consigli direttivi
degli   enti   regionali   di   gestione.  Con  il  provvedimento  di
scioglimento e' nominato un commissario straordinario che  rimane  in
carica fino alla costituzione degli organi degli enti di gestione.
   5.  Nel caso in cui le violazioni di cui al comma 4 siano compiute
da un ente locale, un suo ente strumentale, o una  forma  associativa
di  enti  locali prevista dalla legge n. 142/1990, la Regione, con le
modalita' di cui al comma 3, puo' sostituirsi per compiere  gli  atti
obbligatori, improrogabili ed urgenti e prevedere con legge regionale
una diversa forma organizzativa del parco stesso.