Art. 24.
                     Sorveglianza dei territori
 
   1.  La  sorveglianza dei territori compresi nelle aree protette e'
di competenza del personale di vigilanza dell'organismo  di  gestione
dell'area  protetta,  del  personale  del  corpo  forestale, ai sensi
dell'articolo 27, comma 2, della legge n. 394/1991, delle guardie  di
caccia e pesca, degli agenti di polizia locale, urbana e rurale.
   2.  L'organismo  di  gestione  puo'  incaricare guardie ecologiche
volontarie di cui alla legge regionale 19 luglio 1992, n. 29, guardie
giurate dei consorzi forestali o aziende speciali costituite ai sensi
del regio decreto n. 3267/1923 e degli articoli 7 e 10 della legge n.
984/1977 o altre guardie giurate di cui agli articoli 133 e  134  del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773,
con  l'indicazione  delle  norme  rispetto alle quali e' conferito il
potere di accertamento.
   3.  I  soggetti  di  cui  al  presente  articolo  operano sotto il
coordinamento del personale di vigilanza dipendente dall'organismo di
gestione o, in loro assenza, del personale del corpo forestale  dello
Stato.