Art. 27. Poteri degli organismi di gestione delle aree protette 1. Quando venga esercitata una attivita' non conforme al piano o al regolamento dell'area protetta o alle norme sul nulla osta, il legale rappresentante dell'organismo di gestione ordina la sospensione dell'attivita' stessa, il ripristino dei luoghi e delle specie vegetali ed animali ai sensi e con le modalita' di cui all'articolo 29 della legge n. 394/1991.