Art. 27.
       Poteri degli organismi di gestione delle aree protette
 
   1. Quando venga esercitata una attivita' non conforme al  piano  o
al  regolamento  dell'area  protetta  o alle norme sul nulla osta, il
legale  rappresentante   dell'organismo   di   gestione   ordina   la
sospensione  dell'attivita'  stessa, il ripristino dei luoghi e delle
specie vegetali ed animali  ai  sensi  e  con  le  modalita'  di  cui
all'articolo 29 della legge n. 394/1991.